Ipoteca su immobile pignorato: consigli per evitare errori

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Ipoteca su immobile pignorato: introduzione

L’ipoteca su un immobile pignorato rappresenta un argomento molto tecnico che suscita numerosi quesiti e dubbi tra gli operatori più esperti.

Nel caso di crediti di importo elevato, il pignoramento di un immobile può rappresentare l’unico strumento efficace per ottenere il pagamento dal debitore.

Tuttavia in alcuni casi è possibile che altri creditori vantino un privilegio sui beni della controparte.

Infatti l’ipoteca è strettamente collegata al pignoramento immobiliare, poiché consente di “convertire” la garanzia reale in denaro tramite l’espropriazione forzata.

Tuttavia è facile commettere errori nello svolgimento di un’attività così complessa e insidiosa.

Per questo motivo ho deciso di scrivere una guida che spiega cosa fare quando esiste un’ipoteca su un immobile pignorato.

Inoltre ti illustrerò quando è utile iscrivere l’ipoteca e quali sono le possibili soluzioni alternative per recuperare il tuo credito insoluto.

Prima di proseguire è importante fornirti alcune definizioni preliminari.

Iniziamo subito.

Ipoteca: definizione

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che viene iscritto dal creditore su un bene immobile del debitore, come una casa o un terreno (articolo 2808 del codice civile).

In questo modo l’immobile ipotecato funge da garanzia per il pagamento del debito.

Di conseguenza, se il debitore non rispetterà l’obbligazione, il creditore potrà avviare un’azione legale per espropriare l’immobile e venderlo.

In caso di insolvenza del debitore, il creditore ipotecario ha il diritto di essere soddisfatto prima degli altri creditori non garantiti.

Infatti, l’ipoteca attribuisce al creditore un diritto di prelazione e cioè il diritto di essere preferito ad atri soggetti nella distribuzione del ricavato.

Il privilegio ipotecario consente al beneficiario di essere soddisfatto prima dei creditori non ipotecari.

Questi ultimi prendono il nome di creditori “chirografari” e cioè non garantiti da un diritto di prelazione sui beni immobili o mobili del debitore.

Il termine “chirografario” deriva dal greco “χάρις” (charis), che significa “scrittura”.

Pertanto il credito chirografario è basato semplicemente su un accordo o una scrittura, che non attribuisce alcun diritto reale sul patrimonio del debitore.

Tipologie di ipoteca

L’ipoteca può essere di varie tipologie e precisamente:

  • ipoteca volontaria;
  • ipoteca legale;
  • ipoteca giudiziale.

In particolare l’ipoteca volontaria viene costituita sulla base di un accordo sottoscritto tra le parti interessate (come ad esempio il contratto di mutuo).

L’ipoteca legale scaturisce automaticamente dalla legge in particolari situazioni giuridiche (come ad esempio l’ipoteca per garantire il pagamento di tributi).

Infine l’ipoteca giudiziale è una garanzia reale che nasce da un provvedimento giudiziario (sentenza o decreto ingiuntivo).

Un aspetto importante dell’ipoteca è la sua iscrizione presso i registri immobiliari.

Il principale scopo di tale adempimento è portare a conoscenza degli eventuali acquirenti o di ulteriori creditori del debitore l’esistenza del privilegio.

In questo modo il vincolo ipotecario iscritto nei registri non potrà essere ignorato.

Come si iscrive un’ipoteca

L’iscrizione dell’ipoteca è il procedimento mediante il quale il privilegio viene formalmente registrato nei pubblici registri immobiliari.

Tale forma di pubblicità rende l’ipoteca “opponibile” a terzi.

In parole più semplici il concetto di “opponibilità” significa che la presenza del privilegio sull’immobile viene reso noto a chiunque.

Pertanto lo stesso privilegio potrà essere utilizzato per “opporsi” ai diritti dei terzi (per questo motivo l’ipoteca si definisce “opponibile”).

Dopo l’iscrizione chiunque voglia acquistare l’immobile sarà consapevole dell’ipoteca esistente.

In particolare l’iscrizione nei pubblici registri stabilisce l’ordine di priorità dell’ipoteca rispetto ad altri privilegi o formalità presenti su quello stesso immobile.

In caso di più ipoteche, l’ordine di iscrizione nel registro determina l’ordine di pagamento in caso di vendita forzata del bene.

Nello specifico l’iscrizione deve essere richiesta al Conservatore dei Registri Immobiliari del luogo dove si trova l’immobile.

Ipoteca: come presentare la richiesta di iscrizione

La richiesta di iscrizione può essere effettuata dal creditore ipotecario o da un rappresentante autorizzato, come un notaio.

Per completare la procedura è necessario presentare il titolo esecutivo (mutuo, scrittura privata autenticata o provvedimento del giudice) e una nota in doppio originale (come prevede l’articolo 2839 del codice civile).

La nota contiene la richiesta formale di iscrizione e le informazioni necessarie sul credito per cui si procede.

Se la documentazione è conforme, il Conservatore completerà l’iscrizione dell’ipoteca nei pubblici registri immobiliari.

In seguito, il Conservatore rilascerà una certificazione di avvenuta iscrizione.

In questo modo l’ipoteca diventa opponibile ai terzi e ha valore legale.

Durata dell’ipoteca

L’ipoteca ha una durata massima di vent’anni dalla data della sua iscrizione, come previsto dall’articolo 2847 del codice civile.

Al termine di questo periodo (20 anni), se il credito non è stato ancora saldato, l’ipoteca dovrà essere rinnovata.

Il rinnovo va richiesto prima della scadenza dei vent’anni; in caso contrario l’ipoteca perde efficacia.

La mancata rinnovazione comporta la decadenza del privilegio.

In questo caso il creditore perderà il diritto di prelazione sul bene ipotecato e non potrà più far valere la garanzia nei confronti di altri creditori.

Ipoteca: effetti del mancato rinnovo

Dopo il mancato rinnovo dell’ipoteca il privilegio vantato sui beni immobili verrà perduto.

Di conseguenza il creditore si troverà sullo stesso grado di preferenza degli altri creditori chirografari e in caso di vendita forzata del bene non potrà essere soddisfatto in via prioritaria.

Tuttavia, l’estinzione dell’ipoteca non incide sul rapporto obbligatorio principale, ossia il diritto di credito, che rimane valido fino a quando il debito non viene completamente saldato (a condizione che il credito sia esigibile e non prescritto).

Il creditore, dunque, potrà ancora esigere il pagamento ma non avrà più la priorità sugli altri creditori in relazione al bene ipotecato.

La data di iscrizione presente all’interno della nota ipotecaria stabilisce ufficialmente quando l’ipoteca diventa efficace.

A partire da quella data inizia a decorrere il termine entro cui il creditore dovrà rinnovare la garanzia e preservare il proprio diritto di prelazione.

Ricorda di tenere sempre sotto controllo la durata dell’ipoteca e richiedi supporto legale specializzato per gestire correttamente il rinnovo.

Pignoramento immobiliare: definizione

Il pignoramento immobiliare è una procedura giudiziale attraverso la quale il creditore ottiene la vendita forzata di un immobile.

L’obiettivo principale del pignoramento immobiliare è consentire al creditore di soddisfare il proprio credito mettendo all’asta i beni del debitore.

In questo modo, dopo lo svolgimento all’asta giudiziaria, il ricavato della vendita verrà utilizzato per ripagare il creditore.

Durante il processo l’immobile resta vincolato fino alla vendita forzata, con la conseguenza che il debitore non potrà disporne liberamente.

Il vincolo giuridico creato dalla trascrizione del pignoramento garantisce i creditori, poiché il ricavato della vendita giudiziaria verrà utilizzato per soddisfarli secondo l’ordine di priorità stabilito dalla legge.

Come si trascrive il pignoramento

La trascrizione è l’atto formale mediante il quale il pignoramento viene annotato nei Registri Immobiliari (secondo quanto previsto dall’articolo 555 del codice di procedura civile).

Attraverso la trascrizione i potenziali acquirenti, i creditori e qualsiasi parte interessata possono ottenere informazioni sullo stato giuridico dell’immobile.

La trascrizione è indispensabile per proseguire l’esecuzione forzata e per bandire l’asta giudiziaria.

In particolare per effettuare la trascrizione è necessario seguire una serie di passaggi.

Innanzitutto il creditore deve notificare l’atto di pignoramento al debitore tramite l’Ufficiale Giudiziario.

In alcuni casi è necessario effettuare la notifica anche ai terzi interessati che hanno diritti sull’immobile (come ad esempio i comproprietari).

La notifica viene effettuata per:

  • informare formalmente il debitore sull’avvio dell’esecuzione forzata;
  • garantire che tutti i soggetti coinvolti siano a conoscenza del pignoramento.

Dopo la notifica il creditore deve consegnare una copia dell’atto di pignoramento al Conservatore dei registri immobiliari.

Pignoramento e adempimenti burocratici

La legge stabilisce che la trascrizione dell’atto di pignoramento deve essere effettuata tramite Ufficiale Giudiziario.

In particolare, su impulso del creditore procedente, l’Ufficiale Giudiziario trasmette gli atti alla Conservatoria per il completamento di tutti gli adempimenti burocratici.

In seguito il Conservatore verifica la correttezza dei dati presenti nell’atto di pignoramento e annota l’atto nei registri pubblici immobiliari.

Dopo aver effettuato la trascrizione la Conservatoria restituisce al creditore un documento denominato “nota di trascrizione”.

La “nota di trascrizione” rappresenta la prova legale dell’avvenuta annotazione dell’atto di pignoramento.

La data di trascrizione indicata nel documento determina l’ordine di priorità tra i creditori che vantano diritti di prelazione  sull’immobile.

Dopo la trascrizione del pignoramento, il creditore deve richiedere l’iscrizione a ruolo presso l’ufficio esecuzioni del tribunale competente.

A partire da questo momento inizia il processo esecutivo.

Dopo questa doverosa premessa, vediamo nel dettaglio come affrontare il caso di ipoteca iscritta su un immobile pignorato.


Ipoteca su immobile pignorato: cosa prevede la legge

Ipoteca su immobile pignorato - cosa prevede la legge

L’ipoteca può essere iscritta sia prima che dopo il pignoramento.

La data di iscrizione influisce sulle modalità di distribuzione del ricavato dopo la vendita giudiziaria.

Infatti, nel caso in cui diverse ipoteche risultino iscritte su uno stesso immobile, si applicherà il principio della priorità temporale.

Tale regola giuridica comporta che l’ordine di soddisfazione dei creditori dipende dalla di iscrizione dell’ipoteca.

Pertanto chi ha iscritto per primo l’ipoteca avrà diritto di essere soddisfatto con precedenza rispetto agli altri creditori.

Gradazione dei crediti

La gradazione dei crediti prevede la formazione di un ordine di priorità.

Per spiegarti meglio il concetto voglio fornirti un esempio pratico.

Immagina che l’ordine di priorità dei crediti sia rappresentato tramite una scala cha parte dall’alto verso il basso.

Gradazione dei crediti - grafico con scala

I creditori che si trovano in una posizione più elevata della scala avranno più possibilità di essere soddisfatti per intero.

Al contrario i creditori che si trovano in posizioni inferiori della scala potranno recuperare solo una parte del credito (in alcuni casi la somma in favore di questi creditori sarà pari a zero).

Infatti non sempre il ricavato della vendita è sufficiente per coprire tutte le pretese creditorie.

Dopo questo esempio, nei prossimi paragrafi ti spiegherò quali sono i rapporti tra ipoteca e pignoramento “in corso” e quali sono i casi più frequenti.

1) Ipoteca su immobile pignorato: iscrizione prima del pignoramento

L’ipoteca iscritta prima del pignoramento è valida ed efficace per tutta la durata dell’esecuzione.

Se il processo dura più di 20 tanti anni per preservare l’efficacia dell’iscrizione è necessario rinnovarla prima della scadenza.

Il grado dell’ipoteca è determinato dall’ordine cronologico della sua iscrizione.

Il creditore che iscrive per primo un’ipoteca ha diritto di essere soddisfatto con priorità rispetto agli altri.

Infatti se ci sono più creditori ipotecari quello con l’ipoteca più “vecchia” avrà la precedenza nella distribuzione del ricavato.

I creditori chirografari, invece, si trovano in una posizione di subordinazione e molto spesso non riescono a recuperare il loro credito.

Nella maggior parte dei casi l’iscrizione dell’ipoteca avviene prima del pignoramento.

Di solito i principali creditori ipotecari sono gli istituti di credito che concedono mutui per l’acquisto di prima casa e finanziamenti per finalità commerciali.

In particolare nel caso in cui una banca eroga un mutuo per l’acquisto di un immobile, l’ipoteca verrà iscritta contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita.

Pertanto in questi casi l’efficacia dell’ipoteca non è compromessa dall’avvio di un eventuale pignoramento immobiliare.

Anche creditori diversi dalle banche (fornitori, aziende e condomini) possono iscrivere ipoteca prima dell’esecuzione forzata.

Allo stesso modo anche l’ipoteca giudiziale, così come quella volontaria, è sempre valida se trascritta prima dell’esecuzione.

2) Ipoteca su immobile pignorato: iscrizione dopo il pignoramento

L’ipoteca iscritta dopo il pignoramento è valida ma non efficace ai fini della distribuzione del ricavato.

Infatti l’articolo 2916 del codice civile stabilisce che l’ipoteca iscritta su un immobile già pignorato non produce effetti.

In questo caso il creditore non potrà far valere il suo diritto di prelazione e sarà equiparato ai creditori chirografari.

Lo scopo del pignoramento è creare un vincolo giuridico sull’immobile in modo da impedire al debitore di compiere atti che possano danneggiare i creditori.

Allo stesso modo, dopo la trascrizione del pignoramento i diritti dei creditori non possono essere alterati da nuovi privilegi iscritti in modo tardivo.

In altre parole, qualsiasi ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del pignoramento è considerata inefficace nei confronti dei creditori costituiti nella procedura.

Una volta che un immobile è stato pignorato e l’esecuzione è in corso, l’ordine di priorità dei creditori deve essere chiaro e predeterminato.

Tuttavia, l’ipoteca iscritta dopo l’avvio del pignoramento immobiliare, anche se risulta inefficace nei confronti dei creditori, è formalmente valida in quanto regolarmente visibile nei pubblici registri immobiliari.

Pertanto il credito (su cui si fonda l’iscrizione dell’ipoteca) non perde la sua validità legale, con la conseguenza che il creditore potrà agire contro il debitore tramite un pignoramento mobiliare o un pignoramento presso terzi.

3) Ipoteca su immobile pignorato: effetti sul piano di riparto

L’ipoteca iscritta dopo la trascrizione del pignoramento risulta inefficace rispetto al piano di riparto.

Quest’ultimo è il documento che stabilisce il modo in cui i proventi dell’asta devono essere distribuiti tra i creditori costituiti in procedura.

Infatti il ricavato della vendita all’asta viene suddiviso in base ai diritti di prelazione già esistenti alla data di trascrizione del pignoramento (come prevede l’articolo 510 del codice di procedura civile).

In particolare se il privilegio viene iscritto prima del pignoramento, il creditore ipotecario di primo grado verrà soddisfatto per primo.

Se invece l’iscrizione è successiva all’avvio del pignoramento, il creditore non avrà alcuna prelazione e parteciperà alla distribuzione del ricavato insieme agli altri creditori chirografari.

Di conseguenza in caso di pignoramento immobiliare, la data di trascrizione stabilisce un ordine di priorità tra i creditori.

I diritti di privilegio preesistenti non possono essere modificati o alterati da nuove trascrizioni.

Pertanto, le ipoteche iscritte dopo il pignoramento immobiliare non possono influenzare la gerarchia tra i creditori e non possono alterare l’ordine di priorità per la distribuzione del ricavato.

Se il ricavato non sarà sufficiente a soddisfare le pretese di tutti i crediti ipotecari costituiti in procedura, i creditori privilegiati “successivi” (il cui privilegio ha data di iscrizione successiva rispetto ad altri) non incasseranno alcuna somma.


Ipoteca su immobile pignorato: come recuperare il credito

Ipoteca su immobile pignorato - come recuperare il credito

Il recupero del credito attraverso il pignoramento immobiliare rappresenta una sfida complessa per i creditori.

In primo luogo, è necessario analizzare la situazione patrimoniale del debitore.

In questo modo sarà possibile individuare quali beni possono essere colpiti da eventuali azioni esecutive.

Tuttavia, l’iscrizione di un’ipoteca non è sempre una garanzia di integrale recupero del credito.

Infatti, altri creditori potrebbero vantare diritti di prelazione sugli immobili del debitore.

Per questo motivo voglio spiegarti come trovare delle soluzioni alternative per recuperare il credito ed evitare errori.

Ipoteca su immobile pignorato: verifiche preliminari

Per prima cosa è necessario effettuare delle verifiche preliminari sulle proprietà immobiliari del debitore.

In questo modo potrai comprendere meglio la situazione patrimoniale del debitore e valutare l’opportunità di avviare un contezioso.

In particolare ti consiglio di estrarre un’ispezione ipotecaria sul codice fiscale del debitore presso l’Agenzia delle Entrate.

Richiedi supporto legale specializzato per esaminare il documento e valutare eventuali formalità che potrebbero complicare il recupero del credito.

Valutare le condizioni economiche del debitore è necessario per decidere se avviare un pignoramento immobiliare.

Ricorda inoltre di valutare l’andamento del mercato immobiliare locale.

La fluttuazione dei prezzi degli immobili può avere un impatto significativo sul valore reale dell’immobile oggetto dell’ipoteca e sulle eventuali azioni esecutive.

Ipoteca su immobile pignorato: redditi periodici

Dopo aver analizzato gli immobili di proprietà del debitore ti consiglio di estendere l’indagine anche a eventuali redditi periodici.

In particolare prima di costituirti nel pignoramento immobiliare è necessario verificare se la controparte percepisce somme di denaro derivanti da stipendio, pensione o canoni di locazione.

In questo modo potrai raccogliere informazioni preziose che ti aiuteranno a selezione lo strumento processuale più idoneo per recuperare il tuo credito insoluto.

Devi sapere che il pignoramento mobiliare è una procedura giudiziale meno onerosa rispetto ai costi da sostenere per un pignoramento immobiliare.

Inoltre l’esecuzione forzata su beni mobili potrebbe avere una durata più ridotta e potrebbe aiutarti a ottenere il pagamento dalla controparte in tempi più rapidi.

In base alle recenti statistiche divulgate dal Ministero della Giustizia, la velocità di lavorazione del Tribunale è maggiore per i giudizi .

Infatti la vendita di beni immobili tramite asta giudiziaria potrebbe richiedere tempi prolungati e spese significative prima di concludersi con l’aggiudicazione.

Ipoteca su immobile pignorato: soluzioni alternative per recuperare il credito

Nel caso di ipoteca su immobile pignorato, voglio suggerti alcune soluzioni alternative che possono rivelarsi efficaci per recuperare il tuo credito.

In primo luogo ti suggerisco di avviare una trattativa stragiudiziale con il debitore e verificare la sua disponibilità a transigere la controversia.

In molti casi un accordo con la controparte (anche accettando di incassare un importo ridotto rispetto al credito vantato) può rivelarsi la soluzione migliore per ottenere il pagamento in tempi rapidi.

Tuttavia è preferibile che la negoziazione con il debitore sia essere gestita tramite uno studio legale specializzato in credit management.

L’efficacia persuasiva sarà di gran lunga maggiore se la richiesta di pagamento viene formulata tramite il coinvolgimento di uno studio legale.

Inoltre, un’altra soluzione che ti suggerisco è quella di avviare una mediazione civile.

Attraverso questo strumento, le parti possono definire il contenzioso attraverso un organismo di mediazione.

Al termine del procedimento, in caso di accordo con il debitore, il Mediatore redigerà il provvedimento finale denominato “verbale di mediazione” (tale atto possiede lo stesso peso giuridico di una sentenza).

In questo modo potrai recuperare il credito l’avvio di una causa giudiziale.


Conclusione

L’ipoteca su immobile pignorato è un argomento complesso, che suscita diversi quesiti anche tra i consulenti più preparati.

L’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile del debitore può produrre vantaggi considerevoli per il recupero di un credito.

Tuttavia prima di procedere in questa direzione, è necessario verificare se sugli immobili della controparte sono presenti ulteriori privilegi.

Inoltre l’iscrizione dell’ipoteca dopo l’avvio di un pignoramento immobiliare, non produce effetti per i creditori ipotecari risultanti dai pubblici registri.

Per evitare errori, ti consiglio di richiedere supporto legale specializzato e valutare strumenti alternativi di recupero.

Ipoteca su immobile pignorato - come evitare errori


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Autore

Teresa Rossi

Avvocato • Credit Advisor • Founder di Recupero Legale

Specializzata in Credit Management • Immobiliare • Due Diligence

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