Competenza del Pignoramento: guida pratica
Competenza del Pignoramento: introduzione
La competenza del pignoramento è un argomento che suscita spesso preoccupazione e confusione.
Molti creditori avviano dei rapporti di collaborazione con clienti che risiedono in città diverse.
In caso di mancato pagamento e successivo avvio del pignoramento, ci sono diverse implicazioni legali collegate alla competenza.
In particolare la “competenza del pignoramento” indica l’istituto giuridico e le norme che disciplinano l’individuazione del Tribunale competente per l’avvio di un’esecuzione forzata.
Esistono diversi criteri indicati dalla legge che determinano la competenza del pignoramento e le regole da seguire per i creditori.
Conoscere questi regole è importante per evitare errori e sorprese sgradite.
In questo articolo ti spiegherò quali sono le regole per la competenza del pignoramento e ti fornirò la spiegazione di alcuni termini chiave (come residenza, domicilio e dimora).
Ti illustrerò alcuni casi pratici riguardanti la competenza del pignoramento immobiliare e mobiliare per recuperare il tuo credito insoluto.
Prima di proseguire voglio fornirti alcune definizioni preliminari.
Pignoramento: definizione
Il pignoramento è un atto giuridico attraverso il quale un creditore può soddisfare il proprio credito, sottraendo beni o somme di denaro appartenenti a un debitore.
Questo processo viene avviato quando il debitore non adempie ai propri obblighi di pagamento.
Esistono diverse tipologie di pignoramento.
Il più comune è quello mobiliare, che crea un vincolo di indisponibilità su beni mobili del debitore come il denaro, i veicoli o le imbarcazioni.
Un altro strumento processuale è il pignoramento immobiliare che crea un vincolo di indisponibilità su beni immobili del debitore, come appartamenti e terreni.
Il procedimento di pignoramento si avvia soltanto nel caso in cui il creditore abbia ottenuto un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo o sentenza).
Una volta avviato il giudizio esecutivo, i beni vengono venduti all’asta per ripagare i debiti accumulati dal debitore esecutato.
Nell’individuazione della competenza del pignoramento bisogna individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del debitore.
Vediamo quali sono le differenze.
Differenze tra residenza, domicilio e dimora
Quando si parla di residenza, domicilio e dimora, è fondamentale comprendere le distinzioni tra questi termini giuridici.
La residenza indica il luogo in cui una persona ha stabilito la propria abituale dimora (articolo 43 del codice civile).
La residenza è l’indirizzo che compare nei registri anagrafici ed è spesso utilizzato per le notificazioni legali e per l’adempimento di attività burocratiche.
Il domicilio, invece, rappresenta un concetto più ampio.
Si tratta del luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (articolo 43 del codice civile).
Il domicilio può differire dalla residenza; ad esempio, un lavoratore con residenza a Milano potrebbe avere il proprio domicilio nella città di Roma, poiché in quest’ultimo luogo svolge la sua attività professionale.
Infine la dimora fa riferimento al luogo temporaneo in cui una persona soggiorna.
La dimora non implica necessariamente stabilità e può cambiare frequentemente a seconda delle esigenze personali o lavorative.
Queste differenze rivestono importanza durante le procedure legali come il pignoramento.
Competenza del Pignoramento: casi pratici
Quando si parla di competenza del pignoramento, è necessario esaminare alcuni casi pratici.
Ogni situazione ha le sue peculiarità che possono influenzare l’esito dell’azione esecutiva.
Prendiamo ad esempio un debitore residente a Milano ma con beni immobili in provincia di Bergamo.
In questo caso, la competenza per il pignoramento sarà determinata dal luogo in cui si trovano gli immobili (come indicato dall’articolo 26 del codice di procedura civile).
Pertanto il tribunale competente sarà quello di Bergamo.
Un altro scenario comune riguarda il pignoramento mobiliare.
Se un creditore intende pignorare beni mobili come auto o attrezzature presenti nel domicilio del debitore, dovrà rivolgersi al giudice del luogo in cui si trovano i beni.
Infine, quando si promuove un pignoramento presso terzi, e il terzo pignorato è persona giuridica che detiene risorse appartenenti al debitore, la competenza può variare ulteriormente in base alla sede legale della società debitrice o alla localizzazione dei beni oggetto del pignoramento stesso.
Questi esempi dimostrano quanto sia importante valutare con attenzione la competenza del pignoramento prima di intraprendere azioni legali di recupero.
Competenza del Pignoramento: residenza del debitore
La competenza del pignoramento è fondamentale per avviare il processo esecutivo.
Di solito la residenza del debitore è il luogo in cui il creditore instaura la controversia giudiziale necessaria per ottenere un titolo esecutivo.
È fondamentale capire che la residenza non è solo un indirizzo anagrafico, ma deve corrispondere al reale indirizzo in cui il debitore è reperibile.
Capita molte volte che l’indirizzo di residenza del debitore indicato nei registri dell’anagrafe sia errato.
Di conseguenza le notificazioni degli atti giudiziari non andranno a buon fine e impediranno la prosecuzione dell’attività esecutiva.
La residenza rappresenta il punto di riferimento legale per qualsiasi azione giudiziaria nei confronti del debitore.
Se un creditore decide di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo, dovrà farlo presso il tribunale del luogo in cui è fissata la residenza del debitore.
Pertanto, prima di avviare un contenzioso, è necessario effettuare un’indagine per individuare la residenza del debitore.
I risultati dell’indagine possono influenzare significativamente l’esito dell’azione esecutiva e le modalità attraverso cui viene effettuato il pignoramento stesso.
Allo stesso tempo se un debitore cambia frequentemente residenza l’azione legale potrebbe divenire più complessa.
Di solito il cambio frequente di residenza può essere interpretato come segno di inaffidabilità e possibile irreperibilità del destinatario dell’atto giudiziario.
In questi casi è importante determinare l’indirizzo corretto prima di procedere con l’avvio di una causa giudiziale.
Questi dettagli sono essenziali per evitare errori procedurali che potrebbero compromettere l’intera azione di recupero.
Competenza del Pignoramento Immobiliare
La competenza del pignoramento immobiliare è un aspetto fondamentale prima dell’avvio della procedura esecutiva.
Come descritto in precedenza il Tribunale competente sarà quello del luogo in cui si trovano gli immobili del debitore (articolo 26 del codice di procedura civile).
Il primo elemento da considerare è la consistenza del patrimonio immobiliare della controparte.
Se un debitore possiede più beni immobili in aree diverse, ogni singola esecuzione dovrà seguire questo principio.
In questi casi sarà necessario effettuare un’analisi preliminare per individuare il valore di rivendita del bene immobile sottoposto ad asta immobiliare.
I costi di avvio di un pignoramento immobiliare sono elevati e prima di procedere con questa soluzione processuale è preferibile verificare le possibilità di transigere la controversia in via stragiudiziale.
In seguito, dopo aver individuato il foro competente, l’atto di pignoramento dovrà essere trascritto nei pubblici registri immobiliari.
In questo modo i terzi interessati all’acquisto dell’immobile potranno essere informati della pendenza dell’esecuzione.
Competenza del Pignoramento Mobiliare
Il pignoramento mobiliare è una procedura che consente al creditore di recuperare i propri crediti attraverso la vendita all’asta dei beni mobili del debitore.
Anche in questi casi il Tribunale competente è quello del luogo in cui si trovano i beni oggetto di pignoramento (articolo 26 del codice di procedura civile).
In sostanza la competenza del pignoramento mobiliare dipende principalmente dalla residenza del debitore, che molto spesso coincide con il luogo in cui si trovano i beni mobili.
Se il debitore vive in un luogo specifico (città di Milano), sarà più probabile che in quello stesso luogo siano presenti i beni da pignorare.
Tuttavia, in alcuni casi, i beni mobili (come quelli registrati) potrebbero trovarsi in luoghi differenti rispetto alla residenza del soggetto esecutato.
In passato mi è capitato di effettuare un pignoramento di un veicolo (automobile di grande valore economico) che si trovava in una città diversa rispetto alla residenza del debitore.
Per questo motivo è fondamentale identificare correttamente la residenza e il domicilio del debitore per evitare errori che possono complicare la corretta esecuzione delle azioni giudiziali.
Competenza del Pignoramento presso Terzi
Nel caso in cui si proceda con un “pignoramento presso terzi“, la competenza sarà quella del luogo del luogo in cui ha la residenza il debitore.
Nel giudizio sarà coinvolto anche il “terzo pignorato”, ovvero il “debitore del debitore” che effettuerà il pagamento del credito insoluto in favore del creditore.
Il “terzo pignorato” è anche il soggetto che detiene beni di proprietà del soggetto esecutato.
In ogni caso il “terzo pignorato” non è parte in causa del giudizio, ma la sua posizione diventa cruciale nel momento si procederà con l’assegnazione delle somme.
Capita spesso che il terzo abbia sede in città differenti rispetto al luogo in cui si svolge il pignoramento presso terzi.
In questi casi, al momento della notifica dell’atto giudiziario, sarà sufficiente individuare la residenza o sede legale del terzo pignorato.
Competenza del Pignoramento presso Terzi e Terzo Pignorato
Solitamente il pignoramento presso terzi si effettua nei seguenti casi:
- quando il debitore (persona fisica) è dipendente presso un’impresa (pubblica o privata) e percepisce una retribuzione mensile;
- quando il debitore (persona fisica) è pensionato e percepisce pensione di anzianità;
- quando il debitore (persona fisica o giuridica) è proprietario di un conto corrente bancario (o altro strumento finanziario pignorabile).
Nel primo caso (debitore con retribuzione) la legge prevede che la competenza appartiene al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio nel quale il dipendente presta lavoro, quando il lavoro è prestato per pubbliche amministrazioni (come indicato articolo 413, comma 5, del codice di procedura civile).
Nel secondo caso (debitore con pensione) la competenza del pignoramento sarà quella del luogo in cui ha sede il debitore (a nulla rilevando la sede dell’INPS, ente previdenziale che eroga il contributo pensionistico).
Anche nel terzo caso (debitore proprietario di un conto corrente bancario) il giudice competente sarà quello del luogo di residenza dell’esecutato.
In tutti i casi che ho descritto il luogo in cui ha sede il terzo è ininfluente per la competenza del pignoramento.
La residenza o sede legale del terzo pignorato è invece importante per la corretta prosecuzione dell’esecuzione forzata.
Infatti il terzo deve essere informato in tutte le principali fasi processuali per poter assolvere i propri obblighi e inviare la “dichiarazione di terzo” al creditore.
Anche se non è coinvolto direttamente nella disputa giudiziale tra creditore e debitore, il terzo pignorato ha degli obblighi legali da rispettare.
Competenza del Pignoramento: le fasi processuali
Il pignoramento è un procedimento esecutivo che comporta diverse fasi processuali, ciascuna con specifiche competenze e attori coinvolti.
In via preliminare il creditore dovrà vantare un titolo esecutivo contro il debitore che indichi l’esatto ammontare del credito insoluto.
Questa fase richiede particolare attenzione al fine di individuare il Giudice competente per l’instaurazione del contenzioso.
In seguito il creditore, dopo aver notificato un atto di precetto, procederà con l’atto di pignoramento per creare un vincolo di indisponibilità sui beni del debitore.
Nel corso del giudizio vengono coinvolti diversi soggetti oltre al creditore e al debitore e precisamente:
- il Giudice: questa figura svolge attività decisoria e dirige le attività processuali su impulso delle parti;
- il Cancelliere: questa figura cura la formazione del fascicolo telematico e compie le attività burocratiche all’interno del giudizio;
- il Custode: questa figura viene nominata dal Giudice per custodire e garantire la conservazione dei beni oggetto del pignoramento fino all’asta;
- il Delegato alla Vendita: questa figura dirige le attività necessarie per lo svolgimento dell’asta giudiziaria dei beni pignorati.
Adesso vediamo nel dettaglio le fasi iniziali del pignoramento e i soggetti competenti per ogni fase.
Competenza del Pignoramento: iscrizione a ruolo
L’iscrizione a ruolo è il primo passaggio procedimentale per l’instaurazione del procedimento giudiziale di pignoramento.
Il creditore, tramite procuratore giudiziale, completa la nota di “iscrizione a ruolo” e la deposita presso il Tribunale competente allegando il titolo esecutivo e il precetto.
Il soggetto protagonista di questa fase è l’avvocato della parte creditrice, il quale procede alla raccolta di tutta la documentazione richiesta dalla legge per avviare il pignoramento.
In seguito, tramite un determinato software, l’avvocato svolge le seguenti attività:
- crea la busta telematica con formato “enc” (parola che contiene le lettere iniziali del termine “encripted” o “encrypted”, che significa criptato o crittografato);
- invia il file “enc” (in modalità sicura) tramite pec all’Ufficio Giudiziario competente.
L’iscrizione a ruolo deve essere effettuata nel foro giurisdizionale competente secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Un errore commesso in questa fase può determinare l’incompetenza del Tribunale e possibili contestazioni da parte del debitore.
Competenza del Pignoramento: fascicolo telematico
Il fascicolo telematico rappresenta un elemento fondamentale nel processo di pignoramento.
Dopo che la busta telematica (contenente l’atto di pignoramento e gli ulteriori documenti) viene ricevuta dal Tribunale, si avvia un procedimento amministrativo interno che determina l’iscrizione della causa nel ruolo del Tribunale.
Il “ruolo” del Tribunale è un registro denominato Registro Generale ed è conosciuto con la sigla “RG”.
Il Cancellerie forma il fascicolo telematico e iscrive l’atto nel “ruolo”.
A ogni causa iscritta nel “ruolo” viene assegnato un numero progressivo (che rappresenta l’ordine di contenziosi promossi in quel foro) seguito dall’anno in cui è stata effettuata l’iscrizione.
Nello specifico il numero è così composto: R.G. 2300/2050.
Il numero “2300” costituisce l’ordine progressivo delle cause iscritte a ruolo in quel Tribunale e il numero “2024” costituisce l’anno in cui si effettua l’iscrizione
Nel caso dell’esecuzione forzata, il ruolo è denominato Registro Generale delle Esecuzioni ed è conosciuto con la sigla “RGE”.
Grazie alla digitalizzazione, tutti i documenti relativi al pignoramento possono essere gestiti online, semplificando notevolmente le operazioni legali.
Il fascicolo telematico garantisce una maggiore trasparenza del procedimento e facilita la consultazione dei documenti.
Competenza del Pignoramento: nomina del Giudice
Dopo aver iscritto a ruolo il pignoramento si procede con la nomina del Giudice.
La legge stabilisce che il Giudice è responsabile dell’espropriazione (articolo 484 del codice di procedura civile).
La nomina del giudice nel pignoramento è un passaggio cruciale. Essa determina quale magistrato si occuperà della procedura esecutiva. La scelta non è casuale e dipende da vari fattori.
La nomina del giudice dell’esecuzione viene effettuata dal Presidente del Tribunale, entro due giorni dalla formazione del fascicolo da parte del Cancelliere.
È importante distinguere tra la figura del Giudice competente per l’esecuzione e quella del Giudice dell’esecuzione.
Il primo (Giudice competente per l’esecuzione) è il Tribunale responsabile di gestire un processo esecutivo specifico.
Il secondo (Giudice dell’esecuzione) è il magistrato incaricato di svolgere tale ruolo all’interno del Tribunale.
Dopo la soppressione dell’ufficio del pretore (avvenuta con il Decreto Legge n.51-1998), il Tribunale è diventato l’unico organo competente i procedimenti di esecuzione.
Pertanto è fondamentale comprendere le circostanze che regolano la competenza territoriale nell’avvio di un pignoramento.
In caso di errori, il debitore o le altre parti coinvolte possono sollevare un’eccezione di incompetenza territoriale.
Conclusione
La competenza del pignoramento è un tema fondamentale da accertare prima di avviare l’azione esecutiva.
Conoscere le differenze tra residenza, domicilio e dimora è necessario per evitare errori e vanificare il processo di recupero.
Infatti la dichiarazione di incompetenza territoriale può determinare la nullità del procedimento oltre a legittimare le contestazioni del debitore.
Per evitare errori ti consiglio di richiedere un parere a uno studio legale specializzato in diritto dell’esecuzione.
Prima di avviare un contenzioso verifica l’indirizzo di residenza della controparte attraverso un’indagine presso l’Anagrafe Nazionale istituita dal Ministero dell’Interno.
In questo modo potrai notificare gli atti giudiziari senza errori e individuare il Tribunale competente per l’avvio del giudizio esecutivo.
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