Prescrizione: 3 casi particolari in cui il tuo credito può essere a rischio
Tutto quello che non ti è mai stato detto sulla prescrizione
La prescrizione è il nemico con il quale un professionista del recupero crediti si confronta giornalmente; tra le tante insidie da affrontare per conservare la qualità di un credito, la prescrizione costituisce il problema più delicato. Se sbagli qualcosa non ci sarà nessun rimedio.
Che cos’è la prescrizione?
La prescrizione consiste nella perdita di un diritto che si verifica a causa dell’inerzia del suo titolare. In altre parole: se non eserciti il tuo diritto di credito per un determinato periodo di tempo, allora perderai definitivamente la possibilità di poter ricevere il pagamento in futuro. In questa pagina puoi leggere i diversi termini di prescrizione che sono stati fissati dal nostro ordinamento giuridico: in base al tipo di diritto, la legge fissa un termine di prescrizione differente.
Ma a volte conoscere le norme di legge non basta per evitare dei possibili rischi.
Sei sicuro di sapere tutto sulla prescrizione?
Ricorda che la prescrizione del credito determina la cancellazione del debito: il creditore non può più richiedere al debitore il pagamento di quanto dovuto.
Cosa puoi fare per evitarlo?
I creditori più attenti sanno che per interrompere la prescrizione è molto importante inviare una lettera di diffida, fare firmare al debitore delle cambiali o degli accordi stragiudiziali.
Ma non sempre tutto questo è sufficiente per salvaguardare il tuo credito.
L’attività di recupero crediti presenta a volte delle insidie che, se non vengono gestite in modo corretto, pregiudicano irrimediabilmente la pretesa creditoria. E’ vero che inviare una diffida o notificare un atto giudiziario allunga l’esigibilità del credito per i prossimi dieci anni (a volte anche per un periodo inferiore), ma possono esserci alcuni casi in cui il tuo credito è in pericolo.
Ecco 3 casi particolari in cui il tuo credito è a rischio:
1) IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO ➙ Accade molto spesso che i crediti vengano ceduti dal creditore originario (cedente) ad un altro soggetto (cessionario); il trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito (art. 1260 c.c.). E’ importante sapere che la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo se questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 c.c.). Pertanto, il creditore che acquista un credito altrui deve comunicarlo al debitore ceduto il prima possibile. Nella maggior parte dei casi lo strumento utilizzato è quello della raccomandata con avviso di ricevimento (“raccomandata A/R”) che deve contenere anche la richiesta di pagamento e l’origine del credito. L’obbligo di informazione è fondamentale non solo per l’efficacia della cessione ma anche e soprattutto per interrompere la prescrizione.
IL PERICOLO: In caso di cessione del credito succede spesso che molti crediti siano prossimi alla prescrizione. In queste situazioni è necessario esaminare, al più presto, la documentazione fornita dal cedente per verificare se il credito ceduto è a rischio prescrizione. Ti consiglio di inviare immediatamente la raccomandata; se non lo farai metterai a repentaglio non solo la validità della cessione ma anche l’esigibilità del credito acquistato.
2) IN CASO DI ESTINZIONE DELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE ➙ Accade molto spesso che per recuperare un credito sia necessario avviare un’esecuzione immobiliare o intervenire in una già in corso.
I pignoramenti immobiliari che si concludono con la vendita del bene messo all’asta, ovviamente non rappresentano un problema per la prescrizione del tuo credito.
Ma non sempre le esecuzioni immobiliari si concludono in questo modo. Infatti il giudice può estinguere la procedura perché le parti non hanno mostrato interesse alla prosecuzione (art. 630 c.p.c.), hanno rinunciato agli atti (art. 629 c.p.c.) oppure non si sono presentate in udienza (art. 631 c.p.c.). Può accadere, inoltre, che il creditore procedente non rinnovi la trascrizione del pignoramento (art. 2668 ter c.c.); in questi casi il pignoramento diventa inefficace e viene travolto l’intero processo esecutivo.
La domanda che in questi casi il creditore deve porsi è la seguente: da quale momento decorre la prescrizione?
E’ pacifico che la notifica del pignoramento immobiliare interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.) e che per tutta la durata della procedura esecutiva i termini non decorrono (art. 2945 c.c.). Il nuovo periodo di prescrizione va calcolato dalla data del provvedimento che dichiara la chiusura del processo: si tratta del decreto di approvazione del piano di riparto attraverso il quale vengono distribuite le somme ricavate dalla vendita dell’immobile. L’approvazione definitiva del progetto di distribuzione viene equiparata alla sentenza passata in giudicato (art. 2943 c.c. 2° comma).
Ma cosa succede quando l’esecuzione si conclude con un provvedimento di estinzione (mancata comparizione, rinuncia agli atti…)?
In questo caso la legge non si esprime in modo chiaro. La Corte di Cassazione tuttavia si è espressa in un caso simile con una sentenza piuttosto importante (Cass. n. 21733/2006) dove si afferma che, in caso di estinzione, il termine di prescrizione del credito decorre dalla data di deposito del provvedimento finale con cui il Giudice dichiara il termine della procedura.
Nel caso in cui la procedura esecutiva si estingua per la mancata comparizione delle parti, o per rinuncia, molti autori consigliano di inviare una diffida prima che sia pronunciato il provvedimento di estinzione.
IL PERICOLO: Sebbene alcune sentenze di 1° grado hanno confermato l’orientamento della Cassazione (la prescrizione decorre dal provvedimento di estinzione), permangono molti dubbi sull’applicazione letterale del principio enunciato dalla Suprema Corte a tutti i casi di estinzione. Pertanto inviare una diffida in corso di esecuzione (per quanto assurdo possa sembrare) può essere una soluzione che ti farà dormire sogni tranquilli.
3) IN CASO DI ISCRIZIONE DI IPOTECA ➙ In caso di trasferimento di un bene immobile gravato da ipoteca la legge prevede una scissione tra il diritto di credito e la garanzia reale; il creditore può fare valere il diritto di credito nei confronti del debitore originario e l’ipoteca nei confronti dell’acquirente.
Ti faccio un esempio: Tizio acquista un immobile grazie ad un mutuo; la banca eroga il mutuo a Tizio ed iscrive ipoteca sulla casa. Tizio in un secondo momento vende l’immobile a Caio. Se Tizio non paga più le rate del mutuo, la banca può pignorare l’immobile divenuto di proprietà di Caio.
La compravendita del bene, quindi, non pregiudica i diritti dei creditori ipotecari (art. 2808 c.c.). In questi casi il termine di prescrizione dell’ipoteca (20 anni) decorre dalla data di trascrizione dell’atto di compravendita.
IL PERICOLO: Nel caso in cui hai iscritto ipoteca su un bene che poi è stato trasferito ad una persona diversa dal debitore, ricorda che la lettera di diffida inviata al debitore non interrompe il termine di “prescrizione dell’ipoteca”.
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Prescrizione: quali sono i 3 casi particolari in cui il tuo credito può essere a rischio?
- In caso di cessione del credito;
- In caso di estinzione dell’esecuzione immobiliare;
- In caso di iscrizione di ipoteca.
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Teresa Rossi ➜ avvocato e Founder di RecuperoLegale.it
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