Pignoramento dello stipendio: come recuperare un credito
Pignoramento dello stipendio: introduzione
Il pignoramento dello stipendio è uno dei principali strumenti utilizzati per ottenere il pagamento di un credito insoluto.
Questa procedura consente al creditore di recuperare le somme dovute trattenendo una parte del reddito percepito dal debitore.
La decisione di avviare un pignoramento presso terzi deve essere ben ponderata e va presa con l’ausilio di professionisti esperti in diritto dell’esecuzione civile.
La legge infatti stabilisce tempi, modalità e limiti che devono essere scrupolosamente rispettati per evitare che l’azione esecutiva sia inefficace o addirittura dannosa per il creditore.
In questo articolo ti fornirò delle linee guida utili da seguire per pignorare in modo corretto lo stipendio del debitore.
Prima di iniziare voglio fornirti alcune definizioni preliminari.
Pignoramento presso terzi: definizione
Il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti che egli vanta nei confronti di terzi (come prevede l’articolo 543, comma 1 ,del codice di procedura civile).
I beni mobili in possesso di soggetti terzi costituiscono delle potenziali entrate che possono essere bloccate e destinate a soddisfare il creditore.
Analogamente anche i crediti che il debitore vanta nei confronti di ulteriori debitori possono essere colpiti dal pignoramento presso terzi.
Il pignoramento presso terzi richiede il coinvolgimento di tre figure fondamentali e precisamente:
- il creditore procedente: il soggetto che avvia l’attività esecutiva notificando al debitore e al terzo l’atto di pignoramento;
- il debitore pignorato: colui che è obbligato a effettuare il pagamento in favore del creditore sulla base di un titolo esecutivo;
- il terzo pignorato: il soggetto che ha un obbligo pecunario verso il debitore o detiene beni di proprietà di quest’ultimo.
Attraverso questa procedura di espropriazione il giudice ordinerà direttamente al terzo pignorato di effettuare in favore del creditore il pagamento dell’importo dovuto dal debitore.
Pertanto il pignoramento dello stipendio è qualificato come un pignoramento presso terzi che colpisce la retribuzione del debitore e consente al creditore dei pagamenti periodici da parte del datore di lavoro.
Anche il pignoramento di un conto corrente è effettuato con le forme dell’espropriazione presso terzi, poiché la Banca viene qualificata come “terzo pignorato”.
Redditi impignorabili
La legge prevede che alcune categorie di redditi e crediti non possono formare oggetto di pignoramento.
Questa limitazione mira a proteggere i diritti fondamentali del debitore.
Infatti esistono delle risorse vitali di cui un soggetto non può essere privato perché servono a soddisfare i bisogni primari (come l’alimentazione, l’abitazione e l’assistenza sanitaria).
Le principali tipologie di redditi e crediti impignorabili sono le seguenti:
- crediti alimentari;
- sussidi di grazia o di sostentamento ai poveri, ssussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
- crediti disciplinati da leggi speciali;
- beni personali e familiari.
I crediti di lavoro (maturati dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa) sono pignorabili nella misura di un quinto (si tratta di un’impignorabilità parziale ai sensi articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile).
Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questi crediti.
Crediti alimentari
I crediti alimentari sono costituiti da somme di denaro riconosciuti in favore di un beneficiario per garantire a quest’ultimo il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, come cibo, alloggio e assistenza.
Questo genere di crediti sorgono tipicamente in ambito familiare, ad esempio tra genitori e figli o tra coniugi.
Tale categoria di crediti può essere pignorata solo per soddisfare crediti della stessa natura e solamente previa autorizzazione del giudice (esiste una impignorabilità relativa ai sensi dell’articolo 545, comma 1, del codice di procedura civile).
Sussidi
I sussidi di grazia, sostentamento ai provi o dovuti per maternità malattie sono costituiti da somme di denaro destinate a sostenere le persone che si trovano in una condizione di povertà o difficoltà economica.
Questi redditi sono impignorabili in assoluto perché sono destinati a coprire bisogni immediati e vitali (esiste una impignorabilità assoluta ai sensi dell’articolo 545, comma 2, del codice di procedura civile).
Crediti disciplinati da leggi speciali
I crediti disciplinati da leggi speciali sono costituiti da somme di denaro che hanno lo scopo di tutelare determinate categorie di beni o somme, che sono riconosciute come vitali per la sopravvivenza o la dignità del debitore.
Tali somme di denaro comprendono la rendita vitalizia a titolo gratuito (articolo 1881 del codice civile), gli importi dovuti dall’assicuratore al contraente o al beneficiario (articolo 1923 del codice civile).
Beni personali e familiari
I beni personali e familiari sono categorie di beni che non possono essere pignorati per ragioni di carattere sociale, etico e giuridico.
Tali risorse comprendono i beni sacri e di culto, l’anello nuziale, la biancheria, le armi e altri oggetti che il debitore deve conservare per obblighi di servizio pubblico, gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione, gli animali domestici (come prevede l’articolo 514 del codice civile).
Pignoramento dello stipendio: invalidità
La violazione delle disposizioni in materia di redditi impignorabili determina l’inefficacia del pignoramento.
In presenza di impignorabilità relativa l’esecuzione è parzialmente inefficace (come prevede l’articolo 545, comma 9, del codice di procedura civile).
Infatti, in questi casi l’attività esecutiva colpisce solo la quota di reddito non aggredibile.
In caso di impignorabilità assoluta il pignoramento sarà invece nullo e il debitore avrà diritto alla restituzione del bene pignorato.
Qualsiasi tentativo di pignorare un reddito o un bene protetto in modo assoluto dalla legge sarà totalmente inefficace.
La nullità implica che il tentativo di pignoramento è considerato come se non fosse mai avvenuto.
Pignoramento dello stipendio: dettagli pratici
Il pignoramento dello stipendio rappresenta uno degli strumenti più utilizzati ed efficaci per recuperare un credito insoluto.
Come ti ho spiegato in procedenza questa procedura rientra nella categoria dei “pignoramenti presso terzi”, poiché prevede il coinvolgimento nell’attività esecutiva di una figura esterna (il datore di lavoro).
Il rapporto tra quest’ultimo ed debitore si basa su un contratto che regola diritti e obblighi reciproci.
In forza di tale accordo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere al dipendente una retribuzione in cambio della prestazione lavorativa svolta.
Tale compenso, solitamente erogato con cadenza mensile, rappresenta il corrispettivo economico per l’attività professionale prestata.
Attraverso il pignoramento dello stipendio il creditore ottiene una garanzia di pagamento.
Infatti al termine del processo esecutivo il giudice ordinerà al terzo (datore di lavoro) di versare direttamente al creditore una parte della retribuzione.
Vediamo adesso alcuni dettagli pratici che possono verificarsi sfruttando questo strumento processuale.
Pignoramento dello stipendio: limiti
Lo stipendio del debitore non può essere pignorato nella sua interezza ma il creditore deve rispettare dei limiti.
Infatti, la quota aggredibile non può eccedere un quinto dello stipendio netto (come prevede l’articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile).
L’obiettivo di tale limitazione è evitare che il pignoramento privi il debitore di una parte eccessiva di reddito.
Una riduzione sproporzionata dello stipendio può compromettere gravemente la capacità del debitore di far fronte alle spese quotidiane, come affitto, bollette, cibo e altre necessità.
Tale circostanza renderebbe l’azione esecutiva sproporzionata e aggraverebbe l’esposizione debitoria dell’esecutato.
Pertanto, una volta identificato l’importo dello stipendio netto percepito dal debitore, il creditore dovrà dividere tale importo per 5 (oppure moltiplicarlo per 0,20) per calcolare il quinto.
La cifra ottenuta rappresenta la quota massima che può essere pignorata mensilmente.
Pignoramento dello stipendio e conto corrente
Il pignoramento dello stipendio potrebbe essere sostituito dal pignoramento del conto corrente .
Infatti, se la retribuzione viene accreditata direttamente su un conto bancario, il creditore potrà aggredire la somma giacente sul conto attraverso un pignoramento presso terzi.
In questo caso il ruolo di terzo verrà ricoperto dalla banca o dell’istituto postale che funge da intermediario.
Tuttavia esistono dei limiti da rispettare poiché il conto non può essere pignorato nella sua interezza.
Per individuare l’importo pignorabile è necessario fare attenzione alla data di accredito dello stipendio.
Il legislatore distingue due ipotesi:
- stipendio accreditato prima del pignoramento: in questo caso l’attività esecutiva può essere eseguita solo sull’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (articolo 545, comma 8, del codice di procedura civile);
- stipendio accreditato dopo il pignoramento: in questo caso l’attività esecutiva può essere eseguita solo nei limiti di un quinto (articolo 545, comma 8, del codice di procedura civile).
Pertanto prima di scegliere questa soluzione, ti consiglio di effettuare delle indagini patrimoniali sul debitore.
Pignoramento dello stipendio: conto con saldo negativo
Il pignoramento del conto corrente può essere effettuato solo se il saldo è positivo.
Il creditore può intraprendere l’azione esecutiva solo se sul conto bancario ci sono fondi disponibili.
Una sentenza della giurisprudenza (Cassazione Civile, sentenza n. 36066/2021) chiarisce che se il conto corrente bancario presenta un saldo negativo, il creditore non può pignorare il semplice diritto del correntista a ottenere credito dalla banca.
Per semplificare il concetto, voglio spiegarti le principali casistiche:
- Conto con saldo negativo e pignoramento: se il conto corrente presenta un saldo negativo il pignoramento non può essere eseguito perché non esiste un credito pignorabile;
- Rimesse successive: se dopo la notifica del pignoramento, il conto riceve dei versamenti (le cosiddette “rimesse successive”), sarà possibile pignorare tali somme solo dopo che verrà saldato il debito con l’istituto di credito (per eventuali fidi o spese bancarie);
- Conto con fido: se il conto corrente dispone di un “fido”, non sarà possibile pignorare tale “disponibilità”, poiché quest’ultima non è un credito ma costituisce un beneficio concesso dalla banca verso il correntista che può trasformarsi in un debito verso l’istituto di credito.
In sostanza, solo dopo che il saldo è ritornato in attivo, i creditori potranno pignorare le somme giacenti sul conto.
Pignoramento dello stipendio: terzo pignorato
Il “terzo pignorato” (o semplicemente “terzo”) è il soggetto che:
- detiene beni, redditi o somme di denaro appartenenti al debitore;
- risulta debitore del debitore (debitor debitoris).
In molti contenziosi la posizione di terzo è ricoperta dal datore di lavoro.
Quest’ultimo è la persona fisica o giuridica che assume un lavoratore per svolgere una determinata attività in cambio di una retribuzione mensile.
Lo stipendio erogato rappresenta il riconoscimento economico del lavoro svolto.
Come ti ho spiegato in precedenza, il terzo pignorato può essere rappresentato anche da un istituto di creditore se il debitore possiede un conto corrente.
Dopo la notifica dell’atto di pignoramento il terzo assume obblighi specifici ed è tenuto a custodire le somme pignorate con la massima diligenza.
Infatti la legge (articolo 543, comma 2, del codice di procedura civile) prevede che all’interno dell’atto di pignoramento il creditore deve avvisare il terzo pignorato di non disporre delle somme pignorate senza un’ordinanza del giudice.
Di conseguenza il datore di lavoro (o l’istituto di credito) ha la custodia fisica delle somme e deve assicurarsi che esse rimangano disponibili per il soddisfacimento del credito.
Riforma Cartabia
La “Riforma Cartabia” (Decreto Legge n. 19/2024) ha introdotto nuove regole per determinare gli importi che il terzo deve custodire (come prevede l’articolo 546, comma 1, del codice di procedura civile).
Le nuove soglie che sono le seguenti:
- per crediti fino a 1.100,00 euro: il terzo deve essere custode dell’importo indicato nel precetto, oltre l’ulteriore somma di 1.000,00 euro;
- per crediti compresi tra 1.100,01 euro e 3.200,00 euro: il terzo deve essere custode dell’importo indicato nel precetto, oltre l’ulteriore somma di 1.600,00 euro;
- per crediti superiori a 3.200,00 euro: il terzo deve essere custode dell’importo indicato nel precetto, oltre l’ulteriore somma pari alla metà dello stesso importo indicato nel precetto.
Pertanto il terzo pignorato deve garantire che l’importo accantonato sia aumentato entro i limiti stabiliti dalla legge, al fine di coprire le spese di giustizia sostenute dal creditore.
Pignoramento dello stipendio: dichiarazione del terzo
Dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento il datore di lavoro è obbligato a inviare al creditore una dichiarazione.
Questa comunicazione serve a confermare l’esistenza e l’ammontare dello stipendio del debitore.
La dichiarazione deve essere inviata attraverso raccomandata o tramite posta elettronica certificata entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento.
Il terzo può fornire le informazioni personalmente oppure tramite un procuratore speciale o avvocato (come prevede l’articolo 547, comma 1, del codice di procedura civile).
Nella dichiarazione, il terzo deve comunicare quali sono le somme di denaro percepite dal debitore (a titolo di stipendio o TFR) e se lo stipendio è gravato da precedenti pignoramenti, sequestri o cessioni volontarie del quinto.
Pignoramento dello stipendio: dichiarazione positiva o negativa
La dichiarazione del terzo si definisce “positiva” quando attesta la presenza di somme di denaro pignorabili.
Se lo stipendio è adeguato, il creditore può trattenere una porzione (fino a un quinto) direttamente dalla busta paga del debitore.
Ad esempio, se un debitore percepisce uno stipendio di 2.000,00 euro netti al mese, il pignoramento del quinto potrebbe ammontare a 400,00 euro.
Al contrario la dichiarazione del terzo si definisce “negativa” quando il datore di lavoro comunica di non essere debitore di alcun bene o somma di denaro del debitore.
Infatti può accadere che il debitore sia stato licenziato oppure che il contratto di lavoro sia scaduto.
In questi casi è preferibile effettuare delle indagini patrimoniali e valutare delle soluzioni alternative per il recupero del credito.
Casi in cui il terzo non rende la dichiarazione
L’atto di pignoramento contiene un avvertimento molto importante per il terzo.
Infatti nell’atto giudiziario il creditore avvisa il terzo che se non invierà la dichiarazione entro 10 giorni dovrà presentarsi in Tribunale per adempiere a tale attività (come prevede l’articolo 543, comma 2, del codice di procedura civile).
Se il datore di lavoro non comparirà all’udienza, il credito si considererà “non contestato”.
In altre parole, in assenza di dichiarazione, il Giudice riterrà veritiero quanto affermato all’interno dell’atto di pignoramento e cioè che il terzo detiene i beni o crediti indicati nell’atto giudiziario.
Pertanto se il terzo non rispetta l’obbligo di fornire la dichiarazione si realizza un meccanismo giuridico di “presunzione legale” a favore del creditore.
Ti spiego meglio il concetto.
La dichiarazione rappresenta una conferma formale della situazione reddituale e patrimoniale del debitore.
Se il terzo non collabora nel fornire tale documento, si crea un vuoto informativo e la legge interviene (attraverso il meccanismo della “presunzione legale”) per evitare che il procedimento esecutivo si blocchi.
In questi casi il giudice emetterà l’ordinanza di assegnazione delle somme senza ulteriori verifiche.
Pignoramento dello stipendio: ordinanza di assegnazione
L’ordinanza di assegnazione è il provvedimento con cui il giudice ordina al terzo di versare al creditore una quota dello stipendio del debitore (come prevede l’articolo 552 del codice di procedura civile).
Dopo l’emissione del provvedimento giudiziario, il datore di lavoro sarà obbligato versare le somme fino a quando il debito non sarà interamente estinto.
L’obbligo di pagamento per il terzo decorrerà dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione.
A partire dall’anno 2024 sono state introdotte importanti novità (dalla Riforma Cartabia).
La notifica dell’ordinanza di assegnazione deve essere accompagnata da una dichiarazione del creditore che contiene tutti i dati necessari per effettuare correttamente il pagamento (come prevede l’articolo 553, comma 1, del codice di procedura civile).
In particolare la legge (articolo 169-septies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) prevede che il documento deve fornire le seguenti informazioni:
- numero di ruolo della procedura esecutiva;
- indicazione del titolo esecutivo;
- dati anagrafici e codice fiscale del creditore;
- importo complessivo del credito dovuto (comprensivo di interessi, accessori e spese);
- identificativo del conto di pagamento del creditore (o altra modalità di esecuzione del versamento).
Pertanto dopo la notifica della dichiarazione (insieme all’ordinanza di assegnazione) si completerà l’iter processuale e il creditore potrà ricevere il versamento da parte del terzo.
Pignoramento dello stipendio e credit management
Il pignoramento dello stipendio rappresenta uno strumento molto utilizzato dai professionisti che si occupano di credit management.
Questo strumento processuale è largamente utilizzato per recuperare crediti chirografari di medio e piccolo importo.
Tuttavia, prima di avviare l’attività esecutiva, è necessario svolgere delle indagini patrimoniali per verificare la presenza di fonti di reddito pignorabili.
Nel corso degli accertamenti è importante conoscere qual è la tipologia di contratto di lavoro (indeterminato, determinato o part-time) con cui il debitore è assunto.
In questo modo sarà possibile analizzare la capacità reddituale della controparte (anche in ottica futura).
Infatti se il debitore percepisce uno stipendio periodico (nascente da contratto di lavoro a tempo indeterminato) sarà possibile pianificare con maggiore precisione l’azione esecutiva.
Al contrario, se il debitore è disoccupato o inoccupato è sconsigliabile avviare l’attività di recupero giudiziale del credito.
Senza un’analisi dettagliata, il creditore correrà il rischio di intraprendere un’azione giudiziale inutile e costosa.
Vediamo adesso quali sono le attività principali da eseguire prima di avviare un pignoramento dello stipendio.
Pignoramento dello stipendio: la ricerca dei beni da pignorare
Il creditore ha diverse possibilità per ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria del debitore.
Una delle strade disponibili è quella di rivolgersi direttamente all’Ufficiale Giudiziario (come prevede l’articolo 492-bis del codice di procedura civile).
Tale soggetto è un pubblico ufficiale che ha il compito di notificare gli atti giudiziari e dare esecuzione alle decisioni del giudice.
L’Ufficiale Giudiziario ha accesso diretto alle banche dati pubbliche ed è in grado di individuare rapidamente i beni di proprietà del debitore (immobili, conti correnti, e altri redditi aggredibili).
La Riforma Cartabia ha introdotto novità significative in materia.
Infatti il creditore può presentare apposita istanza direttamente all’Ufficiale Giudiziario e non più Presidente del Tribunale (come prevede l’articolo 492-bis del codice di procedura civile) per ricercare i beni da pignorare.
In alternativa il creditore può decidere di utilizzare uno strumento diverso e più rapido per indagare sui redditi del debitore.
Infatti è possibile avvalersi di agenzie specializzate in indagini patrimoniali per raccogliere informazioni sulla controparte.
Pignoramento dello stipendio: busta paga del debitore
La busta paga del debitore è il documento ufficiale in cui è indicato l’importo dello stipendio percepito dal debitore.
La retribuzione è composta da diverse voci come le trattenute, eventuali indennità, cessioni del quinto, premi e bonus.
Il creditore dovrà analizzare la busta paga nel dettaglio.
In particolare è necessario focalizzare l’ attenzione su due voci importanti:
- stipendio netto: si tratta del reddito che il debitore ha effettivamente a sua disposizione al netto delle deduzioni;
- presenza di eventuali quote destinate a enti finanziari o altri creditori: si tratta delle trattenute effettuate per rimborsare prestiti, finanziamenti o debiti già contratti.
Se la busta paga presenta già riduzioni significative dovute a debiti preesistenti la quota pignorabile potrebbe essere troppo esigua.
Inoltre il creditore dovrà analizzare anche il tipo di contratto di lavoro del debitore e la natura giuridica del datore di lavoro.
In particolare i contratti a tempo indeterminato offrono maggiore stabilità e garantiscono un flusso di reddito continuo.
Se il debitore è assunto a tempo determinato, invece, la sua capacità reddituale potrebbe essere minore, poiché il suo rapporto di lavoro potrebbe essere interrotto (senza rinnovo) alla scadenza.
Anche la natura giuridica del terzo pignorato è importante per l’analisi preliminare sull’avvio di una causa giudiziale.
Infatti uno stipendio erogato da un ente pubblico deve essere considerato potenzialmente più sicuro rispetto a quello erogato da un soggetto privato.
Inoltre gli enti pubblici sono meno soggetti a crisi finanziarie e a fluttuazioni del mercato e il debitore avrà maggiori probabilità di mantenere il proprio impiego.
Pignoramento dello stipendio: cessione del quinto
La cessione del quinto è un accordo tra un soggetto e un ente creditizio che prevede il rimborso del prestito attraverso la detrazione di una parte dello stipendio (fino ad un quinto).
A differenza del pignoramento, la cessione del quinto rappresenta una forma di trattenuta volontaria.
Il debitore, infatti, richiede esplicitamente la concessione del finanziamento e accetta che una parte del suo stipendio venga destinata al rimborso.
Nel caso in cui sulla busta paga è presente una cessione del quinto, la somma pignorabile potrebbe ridursi, perché la legge non consente che le trattenute superino determinati limiti.
Pertanto il creditore potrà pignorare lo stipendio ma dovrà accertarsi che quest’ultimo sia capiente.
In particolare, se un lavoratore ha già una cessione del quinto in corso, il pignoramento non può eccedere una quota massima.
Tale importo è determinato dalla differenza tra la metà dello stipendio e l’importo della rata della cessione (come prevede l’articolo 2 del DPR 180/1950).
Per spiegarti meglio il concetto voglio fornirti un esempio concreto.
Supponiamo che un lavoratore abbia uno stipendio netto di 1.500 euro con una cessione volontaria applicata dopo un finanziamento chirografario.
Se la cessione del quinto prevede una trattenuta/rata mensile di 250,00 euro, il creditore potrebbe pignorare un importo massimo dello stipendio pari a 500,00 euro.
Questo importo (500,00 euro) rappresenta la differenza tra la metà dello stipendio (1.500 euro diviso 2 = 750,00 euro) e la rata della cessione di 250,00 euro (750,00 euro meno 250,00 euro).
In questo modo il debitore potrà conservare una parte dello stipendio per fare fronte alle spese quotidiane.
Pignoramento dello stipendio: creditore in coda
Se lo stipendio del debitore è già stato pignorato al creditore non rimane altro che “mettersi in coda”.
In questi casi il datore di lavoro deve rispettare un ordine di priorità e dare la precedenza al creditore che si è attivato per primo.
Il termine cui fare riferimento è quello della notifica dell’ordinanza di assegnazione
Quando il primo pignoramento si sarà concluso, il creditore successivo potrà ottenere il pagamento tramite il versamento del quinto.
L’ultimo creditore si troverà ad aspettare fino a quando non saranno soddisfatti i precedenti creditori.
La posizione in coda influisce significativamente sui tempi di recupero del credito.
A seconda della durata dei pignoramenti preesistenti, l’ultimo creditore potrebbe trovarsi a dover aspettare diversi anni prima di recuperare il suo credito.
Per questo motivo il creditore in coda deve monitorare con attenzione i tempi di attesa.
Dichiarazione di interesse
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia dopo che sono decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse (come prevede l’articolo 551 bis del codice di procedura civile).
La dichiarazione di interesse è un atto formale mediante il quale il creditore conferma l’esistenza del credito e la sua intenzione di mantenere il vincolo sullo stipendio del debitore.
Tale comunicazione deve contenere specifiche informazioni, come i dettagli della procedura esecutiva e l’attestazione che il credito è ancora valido (articolo 551 bis, comma 3, del codice di procedura civile).
La dichiarazione di interesse deve essere notificata alle parti coinvolte e al terzo entro due anni dalla scadenza del termine decennale del pignoramento.
Entro 10 giorni dal notifica, il creditore dovrà depositare tale attestazione all’interno del fascicolo telematico (pena l’inefficacia della medesima).
Le conseguenze del mancato invio della dichiarazione possono produrre un danno significativo.
Infatti il pignoramento perderà efficacia e il terzo, trascorsi sei mesi, sarà liberato dagli obblighi di custodia (come prevede l’articolo 551 bis, comma 4, del codice di procedura civile).
Conclusione
Il pignoramento dello stipendio è una procedura complessa che coinvolge più soggetti con ruoli e responsabilità differenti.
Prima di avviare il pignoramento è necessario analizzare attentamente la reale capacità economica del debitore.
Il processo esecutivo costituisce un investimento di tempo e risorse.
L’analisi preliminare dei redditi pignorabili protegge il creditore dal rischio di avviare una causa giudiziale costosa e inefficace.
Se non ci sono risorse aggredibili il creditore può “congelare” la posizione debitoria ed effettuare una nuova ricerca patrimoniale a distanza di tempo.
Tale decisione gli permetterà di risparmiare risorse e monitorare nel tempo l’andamento della situazione economica del debitore.
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