Inquilino moroso

La guida breve che ti spiega come recuperare il credito nei confronti di un inquilino moroso

Come sfrattare un inquilino moroso: questa è una delle domande più frequenti a cui mi capita di rispondere. In questo articolo ti spiegherò come devi comportarti se il tuo inquilino non paga più l’affitto.

In questi casi la legge prevede un procedimento speciale diverso dal giudizio ordinario che ti permette di raggiungere 2 obiettivi differenti.

Ma prima di proseguire lascia che ti spieghi un concetto importante.


Che cos’è la mora?

La mora, nel linguaggio giuridico indica l’ingiustificato ritardo nell’adempimento di un’obbligazione.

Il tuo inquilino è moroso quando è in ritardo con i pagamenti dei canoni di affitto.

Il padrone di casa (locatario) che affitta un immobile all’inquilino (conduttore) è creditore nei sui confronti del corrispettivo pattuito per il godimento della casa.


Molto spesso chi affitta il proprio immobile a terzi si può trovare in una situazione spiacevole.

Infatti il mancato pagamento dell’inquilino non solo produce un danno economico, ma genera anche un problema pratico: come liberare l’appartamento e “riconquistare” la piena disponibilità del bene.

Se ti trovi in questa situazione non sempre riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi in via stragiudiziale; nella maggior parte dei casi sarai costretto a ricorrere alle vie legali per “sfrattare” l’inquilino moroso che non paga, e per obbligarlo ad abbandonare l’appartamento.

COME DEVI COMPORTARTI

Distinguiamo due ipotesi:

1) È SCADUTO IL CONTRATTO (art. 657 c.p.c.);

2) L’INQUILINO NON PAGA I CANONI MENSILI (art. 658 c.p.c.).

In entrambi i casi ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato portando i seguenti documenti:

  1. la copia del contratto (il contratto deve essere regolarmente registrato);
  2. la copia delle ricevute che dimostrano i pagamenti effettuati dall’inquilino;
  3. la copia dei solleciti di pagamento che hai inviato al debitore/inquilino.

IL PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA DELLO SFRATTO

Nel procedimento speciale per la convalida dello sfratto dovrai:

  • CITARE IN GIUDIZIO IL TUO INQUILINO MOROSO ➙ Ricorda che il giudice competente è quello del luogo in cui si trova l’immobile.
  • INTIMARE ALL’INQUILINO MOROSO DI LASCIARE LIBERO L’IMMOBILE ➙ Grazie ad un atto giudiziario (redatto da un avvocato) puoi chiedere al giudice la convalida dello sfratto per morosità o per finita locazione.
  • CHIEDERE AL GIUDICE DI CONVALIDARE LO SFRATTO ➙ Il giudice emetterà un’ordinanza che obbligherà l’inquilino a rilasciare l’immobile.

In tutti questi casi si verifica la risoluzione del contratto di locazione; cioè il vincolo contrattuale si scioglie.

La morosità dell’inquilino determina una fase patologica del credito; se il debitore non paga allora sarà necessario avviare una separata procedura esecutiva.

DUE OBIETTIVI CON LO STESSO ATTO

Nell’atto introduttivo del giudizio di convalida puoi chiedere che il giudice si pronunci contemporaneamente su due temi:

  1. La convalida dello sfratto;
  2. L’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (art. 658 c.p.c.).

DECRETO INGIUNTIVO PER I CANONI SCADUTI

Quando chiedi l’ingiunzione di pagamento il giudice, oltre a convalidare lo sfratto può emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 664 c.p.c. ) che consente al creditore di avviare un pignoramento presso terzi nei confronti dell’inquilino moroso in tempi molto brevi.

Quando un decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo significa che puoi notificare direttamente l’atto di precetto al debitore senza aspettare il termine di 40 dalla notifica del titolo esecutivo.

PIGNORAMENTO DELL’INQUILINO

Con la procedura esecutiva potrai ottenere il pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere fino al rilascio dell’immobile.

Ricorda che in questo caso il Tribunale competente è quello del luogo di residenza del tuo inquilino.

Se quest’ultimo lavora puoi pignorare il suo stipendio, se è pensionato la sua pensione. E’ possibile pignorare anche il suo conto corrente o i suoi beni mobili registrati. Se è intestatario di case, puoi valutare insieme ad un professionista l’opportunità di procedere con un pignoramento immobiliare (questa scelta dipende dall’entità del credito).

Infine, ti segnalo 2 cose che devi assolutamente sapere:

  • L’INQUILINO PUO’ OPPORSI ALLO SFRATTO ➙ In questo caso si apre un altro giudizio (art. 667 c.p.c.) che avrà certamente una durata più lunga;
  • IN CASO DI OPPOSIZIONE DA PARTE DEL TUO INQUILINO DEVI AVVIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ➙ In questa ipotesi la mediazione è obbligatoria (art. 5 Dlgs. 28/2010) e va avviata dopo la prima udienza. Se ciò non accade la procedura di sfratto si blocca e potresti anche essere condannato alle spese legali.

Sei arrivato al termine di questo articolo: leggi il riepilogo.

Quali sono i documenti necessari per sfrattare l’inquilino?

  1. Copia del contratto;
  2. Copia delle ricevute che dimostrano i pagamenti dell’inquilino;
  3. Copia dei solleciti di pagamento inviati.

Quali sono le 3 richieste che dovrai formulare della procedura di sfratto?

  1. Dovrai citare in giudizio il tuo inquilino;
  2. Dovrai intimare al tuo inquilino moroso di lasciare libero l’immobile;
  3. Dovrai chiedere al giudice di convalidare lo sfratto.

Cosa devi fare per pignorare l’inquilino moroso?

  1. Chiedi al giudice la convalida dello sfratto;
  2. Chiedi al giudice l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Leggi il riepilogo cliccando sull’infografica qui sotto

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Inquilino moroso: come sfrattarlo

Inquilino moroso: come sfrattarlo


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Teresa Rossi ➜ avvocato e Founder di RecuperoLegale.it

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Diffida via pec

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Diffida via pec

Se invii una diffida via pec, ricorda di conservare le ricevute di accettazione e consegna. Senza questi due documenti non puoi dimostrare di aver interrotto il termine di prescrizione


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Ipoteca

Guida pratica per l’iscrizione di ipoteca

L’iscrizione di ipoteca è una di quelle attività che mette in crisi moltissimi professionisti. Da che parte inizio? A chi mi rivolgo? Che programma devo usare? Come devo pagare? 

In questo articolo risponderò a queste domande e ti spiegherò come devi comportarti. Ma prima di proseguire è necessario fare una premessa.


Che cos’è l’ipoteca?

L’ipoteca  è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito (art. 2808 c.c.).

Grazie a questo strumento si crea un vincolo tra il credito insoddisfatto e l’immobile che appartiene al debitore; in questo modo in caso di pignoramento immobiliare, il creditore potrà ricevere la somma ricavata dalla vendita forzata in misura corrispondente al proprio credito (se vuoi avere maggiori informazioni su questo tema clicca su questa pagina).


Ecco una breve guida che ti spiega cosa devi fare per iscrivere ipoteca.

  1. ACCERTATI DI AVERE UN TITOLO ESECUTIVO ➙ Il requisito fondamentale per iscrivere ipoteca è quello di possedere un titolo esecutivo. La legge consente l’iscrizione di ipoteca solo nel caso in cui il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, diversamente non sarà possibile iscrivere il privilegio nei registri immobiliari. Un provvedimento giudiziale (sentenza o decreto ingiuntivo) diventa esecutivo quando materialmente viene munito della “formula esecutiva”, ovvero un timbro apposto dalla Cancelleria (o in alcuni casi da un Notaio) con cui si “comanda” agli Ufficiali Giudiziari di porta ad esecuzione il titolo (art. 475 c.p.c.).
  2. INDIVIDUA I BENI IMMOBILI SU CUI ISCRIVERE IPOTECA  Dopo esserti accertato di vantare un titolo esecutivo, dovrai individuare con precisione i beni immobili su cui andrà iscritta ipoteca. E’ possibile scoprire se il debitore è proprietario di immobili richiedendo una visura catastale o un’ispezione ipotecaria. La legge (art. 2810 c.c.) stabilisce che è possibile ipotecare: 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; 2) l’usufrutto dei beni stessi; 3) il diritto di superficie; 4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.
  3. COMPILA LA NOTA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA  L’ipoteca si iscrive attraverso la compilazione di un documento che viene denominato “nota di iscrizione ipotecaria”. Il documento può essere compilato attraverso dei programmi in cui è necessario inserire tutti i dati catastali dell’immobile. I software più utilizzati per la compilazione della nota sono: NOTA e UNIMOD. E’ possibile scaricare i programmi dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il software “NOTA” è stato aggiornato fino al 2006 mentre “UNIMOD” viene aggiornato regolarmente, divenendo oggi il programma più utilizzato dalla maggior parte delle Conservatorie italiane.
  4. INSERISCI NELLA NOTA DI ISCRIZIONE ANCHE GLI INTERESSI ➙ Uno degli errori più comuni quando si iscrive ipoteca è quello di non inserire in modo corretto il tasso degli interessi da applicare. Molte sentenze della Cassazione hanno affermato che il creditore non può richiedere al debitore il pagamento degli interessi ipotecari qualora nella nota di iscrizione non sia stato inserito il tasso di interesse. In sede di pignoramento immobiliare questo dettaglio può far nascere molte contestazioni al momento della precisazione del credito.
  5. COMPILA IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE Dopo aver redatto la nota di iscrizione sarà necessario compilare il modello F24 per il pagamento delle imposte. Ecco un breve elenco delle spese da sostenere:
  1. Imposta di Registro 0,50% (sia in caso di iscrizione che di cancellazione, aumentata all’1% se in atto c’è anche un riconoscimento di debito e al 3% se c’è un finanziamento) da calcolarsi sull’importo dell’ipoteca;
  2. imposta di bollo € 155,00;
  3. imposta ipotecaria 2% (in caso di iscrizione) e 0,50% (in caso di cancellazione) da calcolarsi sull’importo dell’ipoteca;
  4. tassa di trascrizione € 35,00.
  1. TRASCRIVI L’IPOTECA NEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI La legge prevede che l’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile (art. 2827 cc). Dopo aver pagato le imposte, potrai completare l’iscrizione recandoti presso la Conservatoria del luogo in cui è presente l’immobile; grazie alla digitalizzazione dei sistemi gestionali adesso è possibile richiedere l’iscrizione dell’ipoteca in via telematica.

Sei arrivato al termine di questo articolo; leggi il riepilogo. 

Quali sono le cose da ricordare quando devi iscrivere ipoteca?

  1. Accertati di avere un titolo esecutivo;
  2. Individua i beni immobili su cui iscrivere ipoteca;
  3. Compila la nota di iscrizione ipotecaria;
  4. Inserisci nella nota di iscrizione anche gli interessi;
  5. Compila il modello f24 per il pagamento delle imposte;
  6. Trascrivi l’ipoteca nei pubblici registri immobiliari.

Leggi il riepilogo cliccando sull’infografica qui sotto

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Ipoteca come iscriverla

Ipoteca: guida pratica su come iscriverla


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Tino Crisafulli ➜ avvocato e Founder di RecuperoLegale.it

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Certificazione notarile

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Certificazione notarile

Ricorda che dal deposito dell’istanza di vendita hai 60 giorni di tempo per depositare la certificazione notarile (art. 567 cpc, 2° comma)


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I rapporti tra assegnazione della casa coniugale e ipoteca: quando conviene pignorare l’immobile?

Hai mai sentito parlare dell’assegnazione della casa coniugale? Per “assegnazione della casa coniugale” si definisce il provvedimento di un giudice che, dopo una sentenza di separazione o divorzio, assegna l’abitazione della coppia soltanto ad uno dei due coniugi.

Sono numerosi i casi in cui l’assegnazione della casa coniugale e l’ipoteca incrociano il destino del creditore che intende avviare un pignoramento immobiliare.

Si tratta di un argomento molto tecnico a cui molti esperti non riescono a rispondere.

Ma cosa succede se devi pignorare un immobile che non è abitato dal tuo debitore, ma dal suo coniuge?

Le sorti dell’immobile, in questi casi, riguardano anche il coniuge separato o divorziato che abita proprio nella casa che vuoi mettere all’asta.

La vicenda si complica ulteriormente se il tuo debitore non abita l’immobile. Un esempio classico: il marito intestatario del  mutuo non paga le rate ma l’immobile è abitato dalla ex moglie e dai figli.

Non preoccuparti risponderò alla domanda, ma prima di proseguire è necessario fare alcune premesse molto importanti.


Quando viene assegnata la casa coniugale ?

Innanzitutto in caso di separazione o divorzio, il giudice, tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi, assegna la casa coniugale in presenza di 2 presupposti (art. 337 sexies c.c.):

  • l’affidamento dei figli minorenni;
  • la convivenza con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Il provvedimento di assegnazione, infatti, è finalizzato esclusivamente alla tutela della prole.

Per essere opponibile ai terzi, inoltre, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale deve essere trascritto nel pubblici registri immobiliari (art. 2643 del Codice civile).

Pertanto, per risolvere il conflitto tra iscrizione ipotecaria sull’immobile e trascrizione del provvedimento di assegnazione, trattandosi entrambi di atti aventi data certa, si applica il principio delle priorità temporale (art 2644 c.c.).

Cosa significa atto “opponibile a terzi

Quando si parla di atto “opponibile a terzi” si intende un atto che ha efficacia sia tra le persone che vi hanno dato vita, sia nei confronti dei terzi che non hanno partecipato alla creazione dell’atto.

In altre parole se il tuo atto è “opponibile ai terzi” significa che tu puoi utilizzarlo e pertanto “opporlo” anche nei confronti dei terzi.

Allo stesso stesso modo se un atto è “opponibile a te” significa che l’atto avrà efficacia anche nei tuoi confronti, nonostante tu non lo abbia materialmente creato. Dunque l’atto potrà essere utilizzato contro di te.


E’ possibile pignorare la casa in cui vive il coniuge assegnatario?

Se sei un creditore ipotecario ti conviene ricordare questi 3 consigli.

  1. HAI ISCRITTO IPOTECA PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DEL  PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE? Allora puoi pignorare l’immobile come se fosse libero; il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale (se vuoi approfondire l’argomento consulta la sentenza della Corte di Cassazione n. 2016 n. 7776);
  2. HAI ISCRITTO IPOTECA DOPO LA TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE? Allora non puoi pretendere il rilascio dell’immobile in quanto l’assegnazione è a te opponibile.
  3. IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE NON E’ STATO TRASCRITTO? Allora la tua ipoteca è opponibile al coniuge assegnatario senza limiti di tempo (cioè ha efficacia anche nei confronti del coniuge assegnatario senza limiti di tempo).

Pertanto se hai iscritto ipoteca prima della trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione puoi legittimamente avviare l’esecuzione forzata. Il coniuge assegnatario non può opporsi al pignoramento immobiliare.

Se invece hai iscritto ipoteca dopo la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione e decidi di avviare l’esecuzione forzata, il coniuge assegnatario può opporsi al pignoramento immobiliare. L’eventuale aggiudicazione dell’immobile non avrà efficacia.


I consigli di Recupero Legale

Prima di avviare il pignoramento analizza l’ispezione ipotecaria dell’immobile.

Se risultano provvedimenti giudiziali conseguenti ad una separazione o divorzio verifica la data in cui sono stati trascritti prima di avviare l’esecuzione forzata.

Se hai intenzione di iscrivere ipoteca o avviare il pignoramento immobiliare non farti scoraggiare dalla preesistenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale; verifica la data della sua trascrizione ma anche e soprattutto l’età dei figli e la situazione familiare nel suo complesso. Il provvedimento di assegnazione non dura per sempre ma viene revocato quando vengono meno i presupposti previsti dalla legge.


Sei arrivato al termine di questo articolo. Leggi il riepilogo qui sotto:

Se hai iscritto ipoteca, puoi pignorare l’immobile assegnato dal giudice al coniuge affidatario?

Si, solo se hai iscritto ipoteca prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Cosa succede se il provvedimento di assegnazione non viene trascritto?

L’ipoteca è sempre opponibile al coniuge assegnatario.

Cosa succede se il provvedimento di assegnazione è stato trascritto prima dell’iscrizione di ipoteca?

Non puoi pignorare l’immobile fino alla revoca del provvedimento di assegnazione.

Leggi il riepilogo cliccando sull’infografica qui sotto

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Assegnazione della casa coniugale: 3 consigli

Assegnazione della casa coniugale 3 consigli


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Teresa Rossi ➜ avvocato e Founder di RecuperoLegale.it

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Competenza del pignoramento

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Competenza del pignoramento

Ricorda che il tribunale competente è quello del luogo in cui risiede il debitore


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Contratto a distanza

Scopri come stipulare un contratto a distanza senza essere presente fisicamente al momento della firma

Ti sei mai chiesto come fanno le grandi società internazionali a concludere un contratto a distanza? In questo articolo ti spiegherò una procedura molto semplice che viene largamente utilizzata nel mondo degli affari per concludere dei contratti a distanza.

Con lo sviluppo della tecnologia e degli strumenti digitali puoi stipulare un contratto con persone o società che si trovano in città differenti. Le nuove piattaforme di comunicazione permettono di collaborare in modo intelligente dal proprio ufficio senza dover essere presente fisicamente presso la sede del cliente o del datore di lavoro.

Ma ci sono molti professionisti e società che, per formalizzare l’accordo, richiedono la presenza fisica del contraente al momento della firma.

In questi casi come puoi concludere un contratto a distanza senza essere presente fisicamente al momento della firma?

Ecco una soluzione molto pratica:

  1. FATTI INVIARE LA BOZZA DEL CONTRATTO VIA MAIL ➙ Se la tua cliente teme che le comunicazioni via mail siano poco sicure, suggerisci di creare un collegamento tramite VPN. La VPN (Virtual Private Network) è una rete di telecomunicazioni privata che permette agli utenti di scambiarsi informazioni sensibili tutelando la riservatezza degli operatori. Grazie ad una connessione protetta il tuo cliente potrà inviarti il contratto da firmare senza rischiare che la comunicazione possa essere intercettata da terzi.
  2. STAMPA LA COPIA DEL CONTRATTO E APPONI LA FIRMA OLOGRAFA NELLE PARTI IN CUI È RICHIESTA LA SOTTOSCRIZIONE ➙ In genere è preferibile apporre la firma sul contratto su ogni pagina e non soltanto nella parte finale del documento. E’ molto importante che le clausole che limitano le garanzie per il contraente devono essere tassativamente e specificamente approvate per iscritto, così come previsto dalla legge (art. 1341 codice civile, 2° comma). Eccoti qualche esempio di clausole che vanno tassativamente approvate per iscritto: 1) le limitazioni di responsabilità; 2) la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione; 3) le clausole che sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze; 4) le limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; 5) le restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; 6) la tacita proroga o la rinnovazione del contratto; 7) le clausole compromissorie o le deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
  3. SPEDISCI IL CONTRATTO FIRMATO CON RACCOMANDATA ASSICURATA PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ ➙ Nel plico ti suggerisco di inserire una lettera di accompagnamento in cui descrivi il contenuto della spedizione e in cui comunichi che il tuo scopo è quello di consegnare la copia originale del contratto firmato. Ti conviene inviare il documento con posta assicurata, per garantire ulteriormente la spedizione e per assicurarti che in caso di smarrimento l’ufficio postale ti verserà un premio assicurativo. Molto spesso le società che accettano la spedizione del contratto originale chiedono che il contraente spedisca la fotocopia del documento di riconoscimento (carta d’identità o patente). Stai tranquillo non è una richiesta strana; la società desidera ricevere la copia del tuo documento per inserirlo nel loro archivio e dimostrare che il contratto è stato effettivamente firmato da te (soltanto tu puoi autorizzare la spedizione del tuo documento). Inoltre nel documento di riconoscimento è sempre presente una firma della persona; in questo modo il tuo contraente può confrontare la firma apposta sul contratto originale con quella presente nel documento di riconoscimento e verificare se c’è corrispondenza.
  4. FATTI SPEDIRE LA COPIA DEL CONTRATTO FIRMATO DAL TUO CLIENTE ➙ Se il tuo cliente è una società presta molta attenzione: la firma deve essere apposta da un rappresentante legale o da qualcuno che abbia il potere di firma (di quel determinato atto) in nome della società. Per verificare l’identità del rappresentante legale ti basta richiedere una visura camerale della società presso la Camera di Commercio. Verificare se il contratto è stato firmato correttamente è molto importante per tutelare il tuo credito in fase giudiziale. La firma dei contratti è un argomento spesso sottovalutato da molti freelance e professionisti, e può rivelarsi un boomerang in caso di crediti insoluti.

Seguendo questa procedura il contratto si perfeziona ed è pienamente efficace tra le parti. Non ci sarà una sola copia del contratto (che contiene la firma di entrambi i contraenti) ma ci saranno due copie firmate che rappresentano:

  • la proposta del contratto (la copia firmata dalla società/cliente);
  • l’accettazione del contratto (la copia firmata da te).

Questo è il sistema più utilizzato da alcune società internazionali per concludere dei contratti a distanza; anche nel settore legale si utilizza molte volte questa tecnica per transigere delle controversie giudiziali con società o persone che risiedono in città diverse.

Grazie a questo sistema la società o il tuo cliente ottiene la copia materiale del contratto in cui è apposta la tua firma olografa originale. Se firmassi il contratto presso la sede della società il risultato sarebbe identico: ovvero la società avrebbe una copia firmata del tuo contratto.


Sei arrivato al termine di questo articolo; leggi il riepilogo.

Contratto a distanza: come puoi concluderlo senza essere presente al momento della firma?

  1. Fatti inviare la bozza del contratto via mail;
  2. Stampa la copia del contratto e apponi la firma olografa nelle parti in cui è richiesta la sottoscrizione;
  3. Spedisci il contratto firmato con raccomandata assicurata presso la sede legale della società;
  4. Fatti spedire la copia del contratto firmato dal tuo cliente;
  5. Il contratto si è perfezionato.

Puoi leggere il riepilogo di questo articolo cliccando sull’infografica qui sotto

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Contratto a distanza: come concluderlo

Contratto a distanza: come concluderlo


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Tino Crisafulli ➜ avvocato e Founder di RecuperoLegale.it

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GDPR e nomina del DPO

Oggi parliamo di GDPR ➙ leggi il nostro consiglio veloce:

GDPR

Ricorda che con l’entrata in vigore del GDPR devi nominare il DPO, ovvero il responsabile della protezione dei dati


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Gli ostacoli che si incontrano quando devi recuperare un credito su fatture non pagate

Ti è mai capitato di vantare un credito su fatture non pagate? Fammi indovinare: probabilmente ti sei chiesto se le fatture non pagate costituiscono una prova sufficiente per instaurare una causa giudiziale e per recuperare il tuo credito.

Non preoccuparti: la fattura è certamente un documento idoneo che puoi utilizzare per sollecitare il tuo cliente ad effettuare il pagamento. Tuttavia possono sorgere alcuni problemi per l’attività di recupero.

Nella pratica commerciale molti imprenditori concludono accordi con i propri clienti senza avere un contratto scritto; sono numerosi i casi in cui i clienti lasciano un acconto, chiedono l’emissione della fattura e successivamente non saldano il debito.

Questa circostanza si verifica quotidianamente per chi vende beni o fornisce servizi. Se il tuo credito è fondato su fatture l’attiva di recupero non è impossibile ma diventa più difficile.

I principali rischi che puoi incontrare sono 3:

  1. NESSUNA CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE ➙ La fattura è ritenuta dai giudici un documento idoneo per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo. Anche in mancanza di un accordo scritto quindi, il creditore può ottenere un decreto contro il debitore che non ha pagato la fattura. Questo accade perché in questa fase il giudice è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria e, basandosi sui documenti esibiti per provare l’esistenza del credito, emette l’ingiunzione di pagamento. La fattura commerciale quindi rappresenta idonea prova scritta sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale (art. 634 c.p.c.). In questi casi però il decreto ingiuntivo non viene emesso provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.). La provvisoria esecuzione consente al creditore di iniziare direttamente l’attività esecutiva senza aspettare il decorso del termine di 40 giorni previsto per l’opposizione. Se il creditore non ha un contratto sottoscritto dal debitore il giudice difficilmente emetterà un decreto esecutivo. Devi sapere però che puoi risolvere il problema nella fase che precede il deposito del ricorso. Prima di iniziare l’attività legale puoi provare ad avviare un’azione stragiudiziale di risoluzione della controversia. Se riesci a fare firmare al tuo debitore un accordo scritto (che ha come oggetto un piano di rientro del debito o un saldo a stralcio) hai comunque in mano quello che ti mancava prima: un documento sottoscritto dal debitore che prova l’esistenza del debito. In questi casi la legge prevede che il giudice può concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo se il creditore produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere (art. 642 c.p.c. 2° comma).
  2. POSSIBILE OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ➙ Se ottieni un decreto ingiuntivo fondato su fatture il debitore può facilmente presentare opposizione (art. 645 c.p.c.) contestando l’esistenza del rapporto. In questa ipotesi in mancanza di un accordo scritto per te potrebbe essere difficile provare l’origine del credito. Infatti la fattura costituisce un documento unilaterale proveniente dal creditore ed in sede di opposizione non è considerata una prova documentale sufficiente. Essa rappresenta un mero indizio della stipulazione del contratto e dell’esecuzione della prestazione indicata (se vuoi approfondire questo argomento clicca qui). Pertanto, dovrai produrre ulteriori prove per dimostrare l’esistenza del rapporto con il tuo debitore. Ad esempio puoi avvalerti di testimoni, produrre delle email o dei messaggi whatsapp (quest’ultimi sono considerati prove atipiche).
  3. POSSIBILE CONTESTAZIONE DELL’ IMPORTO DELLA FATTURA Può accadere che il debitore si opponga al decreto ingiuntivo contestando l’importo della fattura e non l’esistenza del rapporto. La mancanza di un accordo scritto rende per te più difficile dimostrare il corrispettivo pattuito con il tuo cliente. Poiché in fase di opposizione la fattura non è considerata una prova documentale sufficiente sarai costretto a dimostrare con altri mezzi la fondatezza della tua pretesa. Anche in questo caso ad esempio puoi produrre lo scambio di email con il tuo cliente dove concordate l’importo della retribuzione pattuita. Tieni presente inoltre che il giudice può decidere di nominare un consulente tecnico d’ufficio (meglio conosciuto come “ctu”) affidandogli il compito di accertare effettivamente a quanto ammonta il credito effettivo.

Sei arrivato alla fine di questo articolo. Leggi il riepilogo qui sotto:

Fatture non pagate: quali sono i 3 pericoli per il tuo credito?

  1. Nessuna concessione della provvisoria esecuzione;
  2. Possibile opposizione del debitore;
  3. Possibile contestazione dell’ importo della fattura.

Leggi il riepilogo cliccando sull’infografica qui sotto

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Fatture non pagate: 3 pericoli per il tuo credito

Fatture non pagate: 3 pericoli per il tuo credito


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Teresa Rossi ➜ avvocato e Founder di RecuperoLegale.it

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